L'esecuzione forzata è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in: a) espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione; b) esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare, e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.
Non ogni obbligazione è sottoponibile ad esecuzione in forma specifica: lo sono le obbligazioni di consegnare una cosa determinata e le obbligazioni il cui oggetto consiste in un fare fungibile.
Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi ai sensi dell'articolo 474 c.p.c.: a) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; b) le scritture private autenticate (limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) nonché le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente attribuisce l'efficacia esecutiva; c) gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato a riceverli.
Il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forza proponendo l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c..
L'espropriazione forzata prende avvio con il pignoramento, che consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito espressamente indicato. Le concrete modalità con cui si attua il pignoramento variano a seconda del tipo di espropriazione forzata in cui esso si inserisce: mobiliare presso il debitore o presso terzi, immobiliare, di beni indivisi e contro il terzo proprietario