Ogniqualvolta avvenga un sinistro stradale per fatto e colpa altrui i soggetti danneggiati hanno il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti patrimoniali e non patrimoniali. Esistono differenti procedure per poter chiedere ed il risarcimento dei danni patiti a seconda delle circostanze nelle quali il sinistro stradale è maturato ed, inoltre, in ragione dell'entità delle lesioni riportate. In ogni caso le persone danneggiate dal sinistro stradale devono rivolgersi alla compagnia assicurativa ed al proprietario e conducente del veicolo sinistrante entro due anni dalla data del sinistro, pena la prescrizione dell’azione risarcitoria ex art. 2947.
Per i sinistri stradali nei quali sono coinvolti soltanto due veicoli di nazionalità italiana e non siano state riportate lesioni personali superiori ad un danno biologico del 9%, a partire dal 1 febbraio 2007 è possibile instaurare la procedura di indennizzo diretto, in forza della quale il soggetto danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore.
Per i sinistri verificatisi in Italia nei quali siano coinvolti veicoli di nazionalità straniera o verificatisi all'estero e coinvolgenti veicoli di nazionalità italiana, la richiesta di risarcimento danni deve essere indirizzata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), che, sostanzialmente, rappresenta in Italia le compagnie assicuratrici straniere.
Lo studio legale Chiaramonte offre assistenza a quanti, coinvolti in sinistri stradali, siano bisognosi di una assistenza legale effettiva.