I figli adottivi hanno il diritto di conoscere la propria famiglia naturale? La propria storia prima dell'adozione?
Molti figli adottivi si pongono quotidianamente questa domanda senza però, dall'altra, avere il supporto informativo necessario.
Ebbene si, conoscere la propria famiglia naturale e le proprie origini non è soltanto un diritto potestativo del soggetto, ma persino un diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8 CEDU). Secondo l'alta Corte, l"’larticolo 8 tutela un diritto all’identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno".
In Italia, dopo la riforma operata dalla Legge 149/2001, che ha modificato, tra le altre cose, l'art. 28 della L. 184/1983 sulle Adozioni e gli Affidamenti (cd. Legge Adozioni), è stato riconosciuto al figlio adottato il diritto di accesso, mediante autorizzazione del Tribunale per i minorenni, al proprio fascicolo, a condizione:
(i) che abbia raggiunto l’età di venticinque anni; ovvero
(ii) che, sebbene infraventicinquenne, sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
In entrambi i casi l'accesso verrà autorizzato dal Tribunale dei MInori competente per teritorio (è competente non il Tribunale in cui il fascicolo adottivo si trova ma quello in cui l'istante risiede), qualora siano esclusi possibili traumi all'integrità psico-fisica del soggetto richiedente.
VI SONO ALTRI LIMITI?
Purtroppo si. Laddove anche solo uno dei due genitori naturali abbia richiesto al momento del parto, ovvero al momento di prestare assenso all'adozione (ex art. 28 NLA) il privilegio dell'anonimato, il diritto di accesso a queste informazioni verrà negato.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2013, ha finalmente adeguato il proprio orientamento (fino a quel momento "conservativo" dei diritti d'anonimato dei genitori naturali) alla Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (noto caso Godelli vs Italia, CEDU dec. del 25 sett 2012), stabilendo la non costituzionalità della norma in questione nella parte in cui non preveda che in caso di istanza di accesso e ricerca dei genitori biologici da parte del figlio, vi sia l'obbligo da parte del Tribunale richiesto, di rintracciare riservatamente i genitori naturali che originariamente avevano optato per l'anonimato, al fine di verificare una loro volontà di modificare tale scelta.
In altre parole, in attesa di una riforma organica della norma, si demanda oggi alle best practices dei Tribunali per I Minorenni - Uffici Adozioni, di provvedere all'identificazione ed alla convocazione dei genitori bioogici al fine di consentire loro il potenziale esercizio della facoltà di revoca del segreto sulla propria identità che avevano inteso apporre.
Il caso specifico da cui promana la pronuncia in questione, era relativo ad una signora che aveva presentato istanza di cd. "accesso alle origini" all’Autorità Giudiziaria senza che la madre biologica avesse, all’epoca del parto, consentito di essere nominata.
Per chi fosse interessato a ricercare le proprie origini, si seguito il link al Tribunale per i Minori di Palermo da cui è possibile estrarre il modulo dell'istanza:
Buona ricerca a tutti!
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