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PRESTITI PERSONALI E NULLITA' DEL TAEG

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Il tema dei finanziamenti e prestiti personali è argomento di certo interesse, soprattutto per quelle fasce di popolazione economicamente più debole. Moltissimi sono oggi, infatti, i soggetti che ricorrono alla forma del prestito personale o al consumo per finanziare l'acquisto di un bene, sia esso un elettrodomestico, una autovettura o altro bene della vita; od ancora per sopperire a momentanee esigenze familiari di liquidità.

A maggior ragione ciò accade in momenti di crisi come quello che ormai da qualche anno viviamo nella c.d. "eurozona", per cui spesso il ricorso a società finanziare risulta l'unica soluzione possibile per il conseguimento di un certo obiettivo personale.

Lo sviluppo di tale fenomeno, direttamente proporzionale alla crisi economica generale, ha anche comportato, dall'altra parte, un aumento dei contenziosi con le società di credito, in considerazione del sensibile aumento del numero di soggetti non più in grado di pagare le rate del finanziamento contratto. 

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Motivo per cui ormai da anni assistiamo ad un sempre più crescente aumento dei contenziosi giudiziari e ad uno sviluppo della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di finanziamenti, con particolare riguardo alle ipotesi di nullità delle clasuole determinative dei tassi di interesse applicati ai rapporti.

Oggi affronteremo il tema della nullità del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del finanziamento al consumatore quando, dalle verifiche effettuate sulle condizioni economiche concretamente applicate al rapporto, emerga una divergenza tra TAEG dichiarato e TAEG effettivamente riscontrato.

Molto spesso, infatti, capita di imbattersi in contratti di finanziamento in cui viene indicato, dall'intermediario bancario, un TAEG più basso di quello effettivo, ad esempio perchè non è stato considerato il costo della polizza assicurativa collegata al finanziamento stesso (cd. CPI= Creditor Protection Insurance), posta a garanzia dell'ente finanziatore ed a copertura del suo rischio di credito.

Orbene, in tutti questi casi (e non sono pochi..) cosa accade al finanziamento? Quali sono le conseguenze giuridiche e, dunque, i benefici per il debitore?

Il TUB (Testo Unico Bancario) come novellato dalle norme sul credito ai consumatori, prevede all'art. 125-bis un meccanismo di sostituzione automatica del tasso effettivo, per cui, in estrema sintesi, nessun costo o onere sarà dovuto alla finanziaria ad eccezione del solo capitale prestato + il TASSO NOMINALE MINIMO dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti il contratto di finanziamento (tasso simile al tasso legale). Null'altro sarà dovuto. 

Quale sarà l'effetto concreto sul finanziamento? Notevole.

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Importo finanziamento= € 15.000 di cui netto erogato 13.000 (15.000 - 2.500 costo polizza CPI e 500 spese istruttoria);

Rate pagate= 12 da 500 euro mensili, di cui 250 quale quota interessi e 250 quale quota capitale. 

Importo preteso dalla Banca a seguito di mora= 10.000 euro a titolo di capitale + 3.000 a titolo di interessi corrispettivi + 1.000 euro a titolo di mora e penali per un totale di euro 14.000,00.

Effetto della sostituzione del TAEG = il debitore dovrà solo euro 7.000,00 (13.000 capitale netto erogato - 6.000 importo complessivo rate pagate) + il tasso BOT (non quantificabile in fase d'esempio ma di gran lunga inferire al tasso corrispettivo).

Conclusione= il consumatore si ritrova a ridurre notevolmente la propria esposizione debitoria verso l'intermediario bancario con evidente vantaggio economico.

(ESEMPIO FATTO A SOLI FINI ESPLICATIVI SENZA PRETESA DI CORRETTEZZA SUL CALCOLO DEGLI INTERESSI IN QUANTO CARENTE DEL DATO TEMPORALE)

Per quanti fossero interessati ad approfondire l'argomento partendo da una fattispecie concreta, suggeriamo la lettura della seguente decisione del Collegio Di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario. Buona lettura:

https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Contratti%2520bancari%2520in%

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2520genere/Contratti%2520con%2520il%2520consumatore/Dec-20160218-1430.PDF

        

 

 

 

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